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Statuto del Consorzio

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Titolo I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA´

 Articolo 1: DENOMINAZIONE

E´ costituita una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "CONSORZIO VILLA GUALINO - s.c. a r.l.".

La denominazione potrà essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione. 

Articolo 2: SEDE

La società ha sede nel Comune di Torino.

L'organo amministrativo può istituire, trasferire e sopprimere in Italia e all'estero filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. E' riservata ai soci la decisione sulla istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie.

Articolo 3: OGGETTO

La Società, sotto l´osservanza delle disposizioni e delle limitazioni di legge, realizza l´organizzazione comune istituita, in conformità dell´art. 2602 Codice Civile, delle società che dalla stessa assumono la veste di consorziate, per l´affidamento in concessione dalla Regione Piemonte della iniziativa volta alla realizzazione e gestione della struttura turistico-ricettiva denominata "Villa Gualino" in Torino, viale Settimio Severo n. 63, beneficiando delle misure urgenti e straordinarie di cui al D.L. 4 novembre 1988 n. 465, convertito, con modificazioni, in Legge 30 dicembre 1988 n. 556, in conformità a quanto stabilito dal decreto 31 dicembre 1988 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e a seguito dell´erogazione e dell´ottenimento del finanziamento, secondo il disposto dell´articolo 5/7 del D.M. 31 dicembre 1988, assicurando l´intera realizzazione del progetto e la sua successiva gestione per la durata minimo di anni 10 (dieci) nel rispetto dei requisiti indicati e richiesti dalle predette normative di legge.

La società potrà pertanto, a titolo esemplificativo e per il raggiungimento del proprio oggetto, sempre per conto e nell´interesse esclusivo dei soci: assumere personale, acquistare e vendere macchinari, mezzi, attrezzature, impianti e materiali e beni mobili, stipulare appalti e contratti per prestazioni di servizi, somministrare al pubblico alimenti e bevande, svolgere quindi qualunque operazione commerciale, finanziaria, bancaria, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, ponendo in essere gli occorrenti rapporti con terzi e Pubbliche Amministrazioni. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività di intermediazione e di quelle riservate agli iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

Articolo 4: DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Articolo 5: DOMICILIO SOCI

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società e a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Nell'atto costitutivo o al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

Titolo II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 6: CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 989.400,00 (novecentoottantanovemilaquattrocento virgola zero zero) e potrà essere aumentato o diminuito secondo le norme di legge.

La società potrà inoltre ricevere finanziamenti con obbligo di rimborso dai propri soci nei limiti e sotto l´osservanza delle vigenti normative di legge e regolamentari, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 7: QUOTE - DIRITTO DI VOTO

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro di cui si componga la sua quota. La qualità di socio costituisce, di per sè sola, adesione all´atto costitutivo ed al presente Statuto.  

Titolo III - ASSEMBLEA

Articolo 8: CONVOCAZIONE E COMPETENZE DELL´ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare. I soci riuniti in assemblea decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza dell´assemblea dei soci le materie indicate all´articolo 2479 Codice Civile.

L´assemblea viene convocata dall´organo amministrativo, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, con avviso spedito otto giorni prima dell´adunanza ovvero con telegramma, telex, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell´avvenuto ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. In caso di urgenza l´assemblea può essere convocata con le suddette modalità con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

Nell´avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell´adunanza prevista in prima convocazione l´assemblea non risulti legalmente costituita.

E´ validamente costituita, tuttavia, l´assemblea anche in mancanza di convocazione se si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L´Assemblea deve essere convocata almeno una volta all´anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L´Assemblea, su proposta dell´organo amministrativo, potrà deliberare l´approvazione di un regolamento interno della società che avrà il compito di disciplinare il rapporto tra i soci all´interno della società, anche in riferimento alle acquisizioni delle commesse di lavoro.

Articolo 9: VALIDITA´ DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le deliberazioni dell´assemblea sono valide con le presenze e le maggioranze previste dalla legge. In seconda convocazione l´assemblea delibera con le stesse maggioranze previste per la prima convocazione, salvo diverse maggioranze inderogabili di legge.

Il socio moroso non può partecipare alla decisione dei soci.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società.

L´Assemblea potrà inoltre svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

  • sia consentito al Presidente dell´Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l´identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell´adunanza ed accertare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all´ordine del giorno;
  • vengano indicati nell´avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nell´ora prevista per l´inizio dell´Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l´Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell´Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze che verrà conservato negli atti della società.

Articolo 10: PRESIDENZA DELL´ASSEMBLEA

L´assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dalla persona eletta dall´Assemblea.

L´Assemblea nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell´Assemblea sono raccolte in processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell´assemblea il verbale è redatto da un notaio.

Titolo IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 11: ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, eletti dall´assemblea. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al­l'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell´esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri l´intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.

Articolo 12: CARICHE SOCIALI

Il Consiglio, qualora non vi provveda l´assemblea, eleggerà nel proprio seno un Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente, potrà inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati e un segretario anche non amministratore.

Articolo 13: POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spettano, nell´ambito dell´oggetto sociale, tutti i più ampi poteri per la gestione della società che non siano riservati inderogabilmente dalla legge, dal presente statuto all´assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, determinando i limiti della delega. Esso potrà inoltre nominare direttori generali e/o operativi, determinandone i relativi poteri.

Il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del consiglio, il Vice Presidente e gli Amministratori Delegati, potranno nominare procuratori speciali che li rappresentino e li sostituiscano per determinati affari, conferendo loro le necessarie facoltà e la firma entro i limiti dei poteri agli stessi spettanti. I medesimi soggetti potranno altresì revocare i nominati procuratori speciali.

Articolo 14: RAPPRESENTANZA

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l´esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

Il Presidente inoltre, o chi ne fa le veci, rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione o cassazione e di nominare all´uopo avvocati e procuratori alle liti.

Qualora venga nominato un Amministratore Delegato, la rappresentanza della società si intende anche a lui conferita.

Articolo 15: COMPENSO

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L´Assemblea determina il compenso degli amministratori.

L´Assemblea può altresì determinare l´importo complessivo dei compensi per gli amministratori investiti di particolari incarichi.

L´Assemblea può prevedere, inoltre, l´attribuzione di un compenso per la cessazione del rapporto di collaborazione a favore dell´Organo Amministrativo; tale compenso sarà stanziato anno per anno nelle forme di legge.

Articolo 16: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta al Presidente stesso da almeno un Amministratore o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio è regolarmente costituito ed atto a deliberare quando sono intervenuti tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal o da uno degli Amministratori Delegati, od in subordine dall´Amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Titolo V - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 17: COLLEGIO SINDACALE

L´assemblea provvederà alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, nei casi in cui la nomina è per legge obbligatoria ovvero quando la riterrà comunque opportuna.

In tali casi il Collegio Sindacale, che ha anche funzioni di controllo contabile, è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e può:

  • compiere atti di ispezione e di controllo;
  • chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari;
  • sottoporre alla decisione dei soci, quando lo ritenga opportuno, eventuali argomenti.

Sarà cura di ciascun sindaco al momento della nomina comunicare alla società eventuali numeri di telefax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate le comunicazioni.

Qualora ciò non avvenga, le comunicazioni dovranno essere inviate tramite lettera raccomandata A/R, anche a mano, (o con sistema d'invio equivalente) e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma.

Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In tal caso è necessario che:

  • sia consentito al presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  • vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Titolo VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 18: ESERCIZI

Gli esercizi sociali chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 19: RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili che dovessero eventualmente risultare dalla gestione vengono accantonati in apposita riserva salva diversa determinazione dell´assemblea.

Resta in ogni caso esclusa la possibilità di distribuzione di utili ai soci.

Titolo VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 20: LIQUIDAZIONE

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L´Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e delibera altresì circa l´assegnazione in natura ai soci di eventuali attività residuate alla liquidazione.

Titolo VIII - NORME FINALI

Articolo 21: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che possano insorgere fra i soci o fra la società ed i soci, anche se promosse da amministratori, sindaci (se esistenti) o liquidatori ovvero nei loro confronti, saranno risolte da un arbitro nominato, entro quindici giorni dalla presentazione di domanda scritta da parte dei contendenti o di uno di loro, dal Presidente dell´Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

L'arbitro deciderà secondo equità entro novanta giorni.

Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale e la cui competenza è riservata all´Autorità Giudiziaria.

Articolo 22: DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dalle presenti norme statutarie valgono quelle di legge in materia di società a responsabilità limitata e di consorzi.






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